Elezioni amministrative 2011: istruzioni per l'uso

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Le elezioni amministrative del 15 e 16 maggio 2011 sono alle porte.
Di seguito troverete informazioni relative i comuni al voto come si vota e le date dell'agenda elettorale.  COMUNI AL VOTO-COME SI VOTA-VIDEO GUIDA- QUIZ ELETTORALE-SCHEDA ELETTORALE

Aggiornamento del 14/05/2011





-Quiz per misurare la propria preparazione in merito alle elezioni comunali promosso dal sito del Ministero dell'Interno (clicca qui)
-Guarda il fac-simile della scheda elettorale della tua città (clicca qui)
VIDEO GUIDA COME SI VOTA ALLE ELEZIONI 2011


COMUNI AL VOTO: 1298 (guarda l'elenco)
News e sondaggi sui comuni al voto (clicca qui)

COME SI VOTA
Come si vota nei Comuni inferiori ai 15.000 abitanti (soglia che scende a 10.000 abitanti per la Regione Sicilia):
Nei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una sola scheda per eleggere sia il Sindaco che i Consiglieri Comunali.
Ciascun candidato alla carica di Sindaco sarà affiancato dalla lista elettorale che lo appoggia, composta dai candidati alla carica di Consigliere.
Sulla scheda è già stampato il nome del candidato Sindaco, con accanto a ciascun candidato il contrassegno della lista che lo appoggia.

Il voto per il Sindaco e quello per il Consiglio sono uniti: votare per un candidato Sindaco significa dare una preferenza alla lista che lo appoggia.

Viene eletto Sindaco, il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti tra due candidati si tornerà a votare (ballottaggio) per questi ultimi la seconda domenica successiva.
Anche in questo caso risulterà eletto chi dei due avrà ottenuto più voti. In caso di ulteriore parità viene dichiarato eletto il più anziano.

Una volta eletto il Sindaco viene anche definito il Consiglio: alla lista che appoggia il Sindaco eletto andranno i 2/3 dei seggi disponibili, mentre i restanti seggi saranno distribuiti proporzionalmente tra le altre liste.

Come si vota nei Comuni superiori ai 15.000 abitanti (sopra i 10.000 abitanti per la Regione Sicilia):

Nei Comuni con più di 15.000 abitanti si vota sempre con una sola scheda, sulla quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di Sindaco e, a fianco di ciascuno, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.

Il cittadino può esprimere il proprio voto in tre modi diversi:

1. tracciando un segno solo sul simbolo di una lista, assegnando in tal modo la propria preferenza alla lista contrassegnata e al candidato Sindaco da quest'ultima appoggiato;

2. tracciando un segno sul simbolo di una lista, eventualmente indicando anche la preferenza per uno dei candidati alla carica di Consigliere appartenenti alla stessa lista, e tracciando contestualmente un segno sul nome di un candidato Sindaco non collegato alla lista votata: così facendo si ottiene il cosiddetto "voto disgiunto";

3. tracciando un segno solo sul nome del Sindaco, votando così solo per il candidato Sindaco e non per la lista o le liste a quest'ultimo collegate.
Nei Comuni con più di 15.000 ab. è eletto Sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).

Qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare la seconda domenica successiva per scegliere tra i due candidati che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti (ballottaggio).

In caso di parità di voti al primo turno, verrà ammesso al ballottaggio il candidato alla lista più votata (maggiore cifra elettorale) e, in caso di ulteriore parità, verrà ammesso il più anziano di età (gli stessi criteri saranno usati in caso di parità nel ballottaggio).

Al secondo turno viene eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.

Per stabilire la composizione del Consiglio si tiene conto dei risultati elettorali del primo turno e degli eventuali ulteriori collegamenti nel secondo. In pratica, se la lista o l'insieme delle liste collegate al candidato eletto Sindaco nel primo o nel secondo turno non hanno conseguito almeno il 60% dei seggi ma hanno ottenuto nel primo turno almeno il 40% dei voti, otterranno automaticamente il 60% dei seggi.
I seggi restanti saranno divisi tra le altre liste proporzionalmente alle preferenze ottenute.
Fonte: anci.it


AGENDA ELETTORALE:

11-04-2011
34° giorno antecedente quello della votazione
Termine entro il quale devono pervenire al sindaco del Comune le domande di coloro che non partecipano direttamente con proprie candidature e liste di candidati alla 6 competizione elettorale ma che intendono eseguire affissioni di propaganda elettorale.
[Art. 1, secondo comma, ed art. 4, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Dal 12-04-2011 al 14-04-2011
dal 33° al 31° giorno antecedente quello della votazione
Delimitazione, ripartizione ed assegnazione, da parte della giunta comunale, degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.
Qualora non fosse ancora avvenuta la comunicazione prefettizia di ammissione delle liste e candidature, occorre provvedere alla delimitazione e assegnazione degli spazi entro 2 giorni dalla comunicazione suddetta (ved. giovedì 14 maggio).
[Artt. 2, 3, 4 5 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

15-04-2011
Entro il 30° giorno antecedente quello della votazione
Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale circondariale iscrive nelle liste elettorali i nomi degli elettori che abbiano acquistato il diritto di voto per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o per cessazione di cause ostative.
[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
Inizio della propaganda elettorale
[Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Inizio del divieto di:
- svolgere propaganda elettorale luminosa a carattere fisso, ivi compresi i tabelloni, gli striscioni o i drappi;
- effettuare ogni forma di propaganda luminosa mobile;
- compiere lancio o getto di volantini;
- utilizzare altoparlanti su mezzi mobili fuori dei casi previsti dall’ art. 7, secondo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130 (possibilità di preannunciare il giorno e l’ora in cui si terranno comizi e riunioni di propaganda elettorale).
[Art. 6 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
Inizio della facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia.
[Art. 7, primo comma, della legge 24 aprile 1975, n. 130, e successive modificazioni].


Dal 15-04-2011 al 16-04-2011
30° e 29° giorno antecedente quello della votazione
Presentazione delle candidature alla carica di presidente della provincia e dei collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale presso l’ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali.
[Art. 14, ultimo comma, ed art. 8 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 32 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 2 e 4 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 74, comma 2, 3 e 9, ed art. 75, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Inizio, dal venerdì 8 maggio (ore 8) alle ore 12.00 di sabato 9 maggio, della presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale presso la segreteria del Comune.
[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
- art. 72, commi 1 e 2, ed art. 73, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 32, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;
- art. 2 e 4 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:
- art. 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- art. 28, penultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l’ora di presentazione, e li rimette, lo stesso giorno di presentazione, alla Commissione elettorale circondariale.
[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti:
- art. 32, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti:
- art. 28, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

- esame, da parte dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
[Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].;

- esame, da parte della Commissione elettorale circondariale, delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.
[Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].;

Per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al sindaco, per la preparazione e la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto, per la predisposizione e la stampa delle schede di votazione.
[Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Se la Commissione abbia ricusato il contrassegno di qualche lista, il termine entro il quale debbono essere inviate le predette comunicazioni scade entro martedì 18 marzo 2008
[Art. 30, primo comma, lettera b), terzo periodo, ed art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].


17-04-2011
28° giorno antecedente quello della votazione
Conclusione dell’esame, da parte dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali, delle candidature presentate alla carica di presidente della provincia e dei gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale.
[Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Conclusione dell’esame, da parte della Commissione elettorale circondariale delle candidature presentate alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale.
[Artt. 30 e 33 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

18-04-2011
Entro il 27° giorno antecedente quello della votazione
Nuova riunione dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per ascoltare i delegati dei candidati e dei gruppi ricusati e per decidere sulle contestazioni insorte in sede di verifica delle candidature.
[Art. 14, ultimo comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Immediata comunicazione delle decisioni adottate dall’Ufficio elettorale centrale al Prefetto per la stampa dei manifesti recanti le candidature e delle schede di votazione.
[Art. 17, primo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].

Per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, riunione della Commissione elettorale circondariale per udire, eventualmente, i delegati delle liste contestate o modificate, per decidere sulle contestazioni effettuate in sede di verifica delle candidature alla carica di sindaco e di consigliere comunale, per ammettere nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.
[Art. 33, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale al Sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.
[Art. 34 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, presentazione, da parte dei presentatori della candidatura alla carica di sindaco e della collegata lista di candidati alla carica di consigliere, di un nuovo contrassegno in sostituzione di quello ricusato dalla Commissione elettorale circondariale per le conseguenti decisioni della Commissione medesima, entro il termine di 48 ore assegnato dalla Commissione elettorale circondariale.
[Art. 30, primo comma, lettera b, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, immediata comunicazione delle decisioni adottate dalla Commissione elettorale circondariale in ordine alla presentazione di nuovi contrassegni al sindaco, per la stampa del manifesto recante le candidature, ed al Prefetto per la stampa delle schede di votazione.
[Art. 31 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

20-04-2011
25° giorno antecedente la data delle elezioni
Scadenza del termine per l’invio da parte dei consolati ai comuni dell’elenco degli elettori temporaneamente fuori dall’UE per motivi di servizio o missioni internazionali, che hanno presentato la dichiarazione finalizzata all’esercizio del voto all’estero per corrispondenza.
[Art. 2, comma 5 D.L. n. 3/2009].
Nelle successive 24 ore dalla comunicazione al comune, l’Ufficiale elettorale invia al consolato l’attestazione della mancanza di cause ostative al godimento dell’elettorato attivo.

Nei due giorni successivi alla scadenza delle 24 ore, e quindi entro il termine ultimo del 16 maggio, l’ufficiale elettorale redige l’elenco degli elettori ai quali è stata rilasciata l’attestazione di mancanza di cause ostative all’esercizio del diritto di voto per corrispondenza all’estero, e lo trasmette alla C.E.Circ. che depenna i medesimi elettori dalle liste delle sezioni in cui sono iscritti e ad apporre le annotazioni sulle medesime liste.
Il provvedimento della C.E. Circ. avviene entro il 20° giorno antecedente la data delle elezioni (lunedì 18 maggio).
[Art. 2, comma 5 D.L. 3/2009].

Dal 20-04-2011 al 25-04-2011
Tra il 25° ed il 20° giorno antecedenti quello della votazione
La Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del Comune, se designati, procede:
alla nomina degli scrutatori per ogni sezione elettorale del Comune, scegliendoli fra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori, in numero pari a quello occorrente;
alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi compresi nell’albo, per sostituire gli scrutatori in caso di rinuncia o impedimento;
alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli nelle liste elettorali del Comune, qualora il numero dei nominativi compresi nell’albo non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle precedenti lett. a) e b).

Con apposito manifesto viene dato annuncio al pubblico della data fissata per l’adunanza.
Il manifesto dev’essere affisso almeno due giorni prima della data in cui sarà effettuata l’adunanza».
[Art. 6, legge 8.3.1989, n. 95].

21-04-2011
24° giorno precedente la data delle votazioni
Nei 2 giorni successivi a quello in cui è stata ricevuta la comunicazione relativa alle candidature ammesse per le elezioni provinciali ed alle liste ammesse per le elezioni comunali (corrispondente al 24° giorno antecedente quello della votazione) la giunta comunale - ricevuta comunicazione delle candidature ammesse per le elezioni provinciali e comunali - ripartisce gli appositi spazi destinati alle affissioni di propaganda elettorale in sezioni ed assegna queste ultime sia a coloro che partecipano alla competizione con proprie candidature, gruppi o liste, sia a coloro che non prendono parte direttamente alla consultazione ma che abbiano egualmente presentato domanda per eseguire le predette affissioni.
[Art. 5 della

22-04-2011
23° giorno antecedente la data delle elezioni
Gli elettori temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali che hanno inoltrato la dichiarazione di voto per corrispondenza all’estero, possono revocarla con comunicazione con comunicazione che deve pervenire all’ufficio consolare entro il 23° giorno precedente la data delle elezioni.
L’ufficio consolare entro il giorno successivo – sabato 16 maggio – trasmette la dichiarazione di revoca al comune di residenza del dichiarante.


Dal 23-04-2011 al 13-05-2011
Dal 21° al 2° giorno antecedenti quello della votazione
Stampa delle schede di votazione per le elezioni provinciali e per le elezioni comunali a cura dell’Ufficio territoriale del Governo. Controllo dei quantitativi, confezionamento dei pacchi di schede sezione per sezione, e recapito ai Comuni interessati alle elezioni.
[Istruzioni ministeriali].

25-04-2011
20° giorno antecedente quello della votazione
Scadenza del termine entro il quale la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza ed alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione se designati, procede alla nomina degli scrutatori, compresi nell’apposito albo, per ciascuna sezione elettorale del Comune ed alla formazione di una graduatoria di nominativi per sostituire gli scrutatori in casi di rinuncia od impedimento.
[Art. 6, comma 1, della legge 8 marzo 1989, n. 95, sostituito dall’art. 9, comma 4, della legge 21 dicembre 2005, n. 70, modificato dal D.L. n. 1/2006, convertito dalla legge n. 22/2006].

Comunicazione da parte del Presidente della Corte d’Appello ai comuni della propria giurisdizione dell’elenco delle persone nominate presidenti di seggio.
[Art. 35, comma 4, D.P.R. 361/1957]

30-04-2011
Entro il 15° giorno antecedente quello della votazione
Termine entro il quale dev’essere affisso, nell’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di presidente della provincia ed i collegati gruppi dei candidati alla carica di consigliere provinciale, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine, secondo l’ordine del sorteggio compiuto dall’Ufficio elettorale centrale.
[Art. 17, primo comma, n. 1, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

Termine entro il quale dev’essere affisso, nell’albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, a cura del sindaco, il manifesto recante i nomi dei candidati alla carica di sindaco e le collegate liste dei candidati alla carica di consigliere comunale, con i relativi contrassegni e numeri d’ordine, secondo l’ordine del sorteggio compiuto dalla Commissione elettorale circondariale.
[Art. 31, primo comma, ed art. 34, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 4, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

Termine per l’affissione all’albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto recante le liste dei candidati alle elezioni europee.
[Art. 24 del T.U. 361/1957 e art. 8, legge 459/2001].

Scadenza del termine entro il quale apportare le variazioni alle liste elettorali per morte degli elettori.
[Art. 32, quarto comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].

II sindaco od il commissario per la provvisoria amministrazione del Comune notificano l’avvenuta nomina a scrutatore, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.
[Art. 6, comma 3, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].

Entro 48 ore dalla notificazione dell’avvenuta nomina, i sorteggiati devono comunicare l’esistenza di un eventuale, grave impedimento al sindaco o al commissario, i quali provvedono a sostituire le persone impedite.

Termine per far pervenire la richiesta di esercizio del voto presso l’abitazione in cui dimorano, da parte di persona affette da gravi infermità tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione e che le rendano dipendenti, in via continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
[Art. 1 D.L. 3.1.2006 n. 1, convertito nella legge 22/2006].

Dal 30-04-2011 al 15-05-2011
Nei 15 giorni precedenti la data della votazione
È vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull’esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se i sondaggi siano stati effettuati m un periodo precedente a quello in cui vige il divieto.
[Art. 8, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28].

05-05-2011
Entro il 10° giorno antecedente quello della votazione
Invio, alla Commissione elettorale circondariale da parte dell’ufficiale elettorale, di eventuali proposte di variazioni della sede di qualche ufficio elettorale di sezione in conseguenza di sopravvenute gravi circostanze.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni].
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340].

Dal 07-05-2011 al 14-05-2011
Entro 1’ 8° giorno antecedente quello della votazione
Invio, al sindaco del Comune, delle liste degli elettori di ogni sezione da parte della Commissione elettorale circondariale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 18, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

10-05-2011
Entro il 5° giorno antecedente quello della votazione
Decisione della Commissione elettorale circondariale su eventuali proposte, pervenute dall’ufficiale elettorale, di variazione della sede di qualche ufficio elettorale di sezione.
[Art. 38, terzo comma, art. 4-bis, ed art. 33, primo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni]
[Art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000. n. 340].
Qualora la variazione sia stata approvata, il sindaco la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto che dev’essere affisso due giorni prima di quello della votazione (venerdì 5 giugno).

10-05-2011
Dal 5° giorno antecedente quello della votazione e per tutta la durata delle operazioni di votazione
Gli uffici comunali devono rimanere aperti dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 19, per rilasciare le tessere elettorali non recapitate a domicilio degli elettori o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell’originale. Il giorno di sabato gli uffici comunali rimangono aperti dalle 8 alle 22, e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto.
[Art. 9 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].
[Art. 1, lettera g), D.L. 3/2009].

12-05-2011
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione
II sindaco o il commissario notificano agli interessati l’avvenuta nomina a scrutatore di seggio elettorale in sostituzione di eventuali rinunciatari per grave impedimento.
[Art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni].

Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Trasmissione al sindaco - da parte dell’Ufficio elettorale centrale per le elezioni provinciali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell’elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni provinciali i rappresentanti dei gruppi dei candidati presso il seggio (anche per l’eventuale turno di ballottaggio).
[Art. 14, quinto comma, ed art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Trasmissione al sindaco — da parte della Commissione elettorale circondariale per le elezioni comunali per la consegna ad ogni presidente di seggio - dell’elenco dei delegati che sono stati autorizzati a designare per le elezioni comunali i rappresentanti delle liste dei candidati presso il seggio (anche per l’eventuale turno di ballottaggio).
[Art. 35, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Scadenza del termine per la presentazione alla segreteria comunale degli atti di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione.
Tale designazione può essere presentata direttamente ai singoli presidenti di seggio il sabato, purchè prima dell’inizio delle operazioni di voto.
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/1999].

Invio ai sindaci da parte delle Prefetture dei pacchi con le schede di votazione e dei plichi sigillati contenenti i bolli delle sezioni.
[Art. 35 TU 361/1957].

13-05-2011
Entro il 2° giorno antecedente quello della votazione
Attuazione delle variazioni alle liste degli elettori di ogni sezione, da parte della Commissione elettorale circondariale, in conseguenza di errori materiali di scritturazione o di omissioni di nomi di elettori regolarmente iscritti nelle liste elettorali generali.
[Art 40, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].
Pubblicazione del manifesto del sindaco con il quale viene data notizia agli elettori di eventuali variazioni apportate alle sedi degli uffici elettorali di sezione.
[Art. 38, ultimo comma, del testo unico sull’elettorato attivo e le liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n., 223, e successive modificazioni].


Scadenza del termine entro il quale il Comune - nelle cui liste elettorali sono iscritti gli elettori che chiedono di votare nel luogo di cura in cui siano ricoverati ovvero nel luogo di detenzione dove siano ospitati deve:
includere i nominativi degli elettori richiedenti negli elenchi da consegnare ai presidenti di seggio;
rilasciare ai richiedenti un’attestazione nella quale si dichiara che il loro nome è stato incluso negli elenchi di cui alla lettera a).
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42, terzo comma, 35, secondo comma, art. 45, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8, terzo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 13 del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299].

14-05-2011
Giorno antecedente quello della votazione
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].;

Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].

Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i) D.L. n. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Ore 9.00:
Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera i) D.L. 3/2009].

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell’apposito spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev’essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev’essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

All’atto dell’insediamento del seggio il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.

Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.

[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

Concluse tutte le operazioni sopra indicate il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 del giorno stesso.
Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.

Dal 15-05-2011 al 16-05-2011
Operazioni di votazione
Giorni della votazione
È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].
Ore 15 di sabato 6 giugno - Il presidente, constatata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala e dei sigilli delle urne e dei plichi, dichiara aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell’ordine di presentazione indipendentemente dall’ordine di iscrizione nella lista.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, come modificato dall’art. 1, comma 11 della legge 14 aprile 2002, n. 62].

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.

A tale ora il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio:
provvede alla chiusura dell’urna contenente le schede votate e di quella contenente le schede autenticate da consegnare agli elettori;
procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo;
cura che alle urne ed al plico vengano apposte le indicazioni della sezione, il bollo dell’Ufficio nonché la propria firma e quella di almeno due scrutatori e di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti possono apporre la propria firma anche i rappresentanti delle liste dei candidati;
rinvia la votazione alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrarvi. Nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti è consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all’esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa. [Art. 51 D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570].

16-05-2011
Dopo le ore 22.00 (chiusura dei seggi)
Formazione dei plichi con gli atti delle operazioni per ciascuna elezione, e le schede avanzate da inviare, prima dell’inizio delle operazioni di scrutinio, tramite il comune al tribunale o sezione staccata.
Inizio, in tutte le sezioni elettorali, delle operazioni di scrutinio, dando la precedenza allo spoglio relativo alle schede per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia
[Art. 1, lettera l) D.L. n. 3/2009].

Dal 17-05-2011 al 18-05-2011
2° giorno successivo a quelli della votazione
Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso contrario il presidente sospende la proclamazione, individua i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi e rinvia la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che avranno luogo dopo il turno di ballottaggio
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
In caso di parità di risultato tra i due candidati alla carica di sindaco che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, il presidente dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni rende noti i nomi dei candidati che debbono partecipare al ballottaggio e rimanda la proclamazione al termine delle operazioni di scrutinio che si svolgeranno dopo il turno di ballottaggio.
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione di sabato 6 e domenica 7 giugno il tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione.
Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Dal 17-05-2011 al 18-05-2011
2° giorno successivo a quelli della votazione del turno di ballottaggio
Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti se uno dei candidati alla carica di sindaco abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Ore 8 - Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione - qualora non l’abbia potuto fare già nella giornata precedente - riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].
Entro tre giorni dalla data in cui il tribunale ovvero la sezione distaccata del tribunale abbia ricevuto il plico contenente le liste degli elettori della sezione relative alla votazione del turno di ballottaggio di sabato 20 e domenica 21 giugno 2009
II tribunale o la sezione distaccata del medesimo invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, all’apertura del plico contenente le liste degli elettori e delle elettrici della sezione. Le liste rimangono depositate per cinque giorni nella cancelleria del tribunale o della sezione distaccata ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.
[Art. 62 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
Entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio
II sindaco pubblica i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.
[Art. 61 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

23-05-2011
Entro sette giorni dalla votazione del primo turno
I candidati alla carica di presidente della provincia e di sindaco nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ammessi al ballottaggio, hanno facoltà di dichiarare il collegamento con altri gruppi o liste rispetto a quelli che erano collegati con loro nel primo turno di votazione.
La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con un’analoga dichiarazione resa dai delegati dei gruppi o delle liste interessati.
[Art. 74, comma 9, ed art. 72, comma 7, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267].

26-05-2011
Entro il 3° giorno antecedente quello della votazione del turno di ballottaggio
Scadenza del termine entro il quale gli elettori ricoverati nei luoghi di cura debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel luogo di degenza.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 42 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].
[Art. 1, primo comma, lettera e), del decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].

Scadenza del termine entro il quale gli elettori presenti in luoghi di detenzione debbono far pervenire, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la richiesta di esercitare il diritto di voto nel medesimo luogo di detenzione.
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Consegna ai sindaci dei Comuni della provincia da parte dell’Ufficio territoriale del Governo delle scatole di cartone contenenti i timbri per le sezioni elettorali e dei pacchi con le schede per la votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del presidente della provincia e del sindaco.
[Art. 33 D.P.R. 361/1957].
[Istruzioni ministeriali].

Dal 29-05-2011 al 30-05-2011
Giorno della votazione del turno di ballottaggio
Inizio del divieto di effettuare, nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del D.L. 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

Scadenza del termine entro il quale i naviganti (marittimi ed aviatori) - che si trovino fuori del Comune di iscrizione elettorale per motivi di imbarco – possono presentare domanda di votare nel Comune in cui si trovano per le elezioni provinciali.
[Art. 1, primo comma, lettera f), del D.L. 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240].
[Art. 50, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni].

Prima dell’insediamento del seggio, entro le ore 7.30 (art. 1, lettera i), D.L. 3/2009):
- consegna ai presidenti di seggio, a cura di sindaci, del materiale occorrente per la votazione;
- consegna degli elenchi degli elettori degenti in luoghi di cura e dei detenuti aventi diritto al voto che siano stati autorizzati a votare, rispettivamente, nel luogo di ricovero o di detenzione;
- consegna degli altri elenchi previsti nelle istruzioni ministeriali.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 27, primo comma, ed art. 42, terzo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Ore 9.00 - Costituzione dell’ufficio elettorale di sezione (seggio) da parte del presidente.
[Art 1, lettere i) ed o) del D.L. 3/2009].

Autenticazione delle schede di votazione per le elezioni provinciali e le elezioni comunali mediante apposizione della firma dello scrutatore nell’apposito spazio situato sulla facciata esterna della scheda.
[Art 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Subito dopo l’apposizione della firma dello scrutatore sulle schede, apertura del plico contenente il timbro della sezione (1) ed apposizione del timbro medesimo nell’apposito spazio della facciata esterna della scheda.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 47, settimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

(1) Se in dotazione alla sezione vi sia anche un eventuale secondo timbro, questo non dev’essere utilizzato per autenticare le schede, ma dev’essere adoperato esclusivamente per timbrare la tessera degli elettori il cui voto viene raccolto in luoghi di cura o di detenzione.

All’atto dell’insediamento del seggio, il presidente di seggio, sentita la direzione sanitaria del luogo di cura eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, fissa l’ora in cui gli elettori ricoverati nei luoghi di cura potranno esercitare il diritto di voto.
Analogamente il presidente, sentita la direzione del luogo di detenzione eventualmente esistente nell’ambito della circoscrizione della sezione, determina l’ora in cui gli elettori detenuti potranno esercitare il diritto di voto.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 44, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Artt. 8 e 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136].

Presentazione, direttamente ai singoli presidenti di seggio, degli atti di designazione dei rappresentanti dei gruppi dei candidati per le elezioni provinciali e dei rappresentanti delle liste dei candidati presso la sezione, che non siano stati già presentati in precedenza al segretario comunale.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 35, secondo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 1, lettera h) D.L. 3/2009].

Concluse tutte le operazioni sopra indicate, il presidente provvede a sigillare l’urna o le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutti gli atti, i verbali ed il timbro della sezione.
Quindi rimanda per il prosieguo le operazioni dell’ufficio elettorale di sezione alle ore 15.00 dello stesso giorno.

Successivamente fa sfollare la sala della votazione da tutti gli estranei al seggio e provvede alla chiusura ed alla custodia della stessa in modo che nessuno possa entrarvi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni].
[Art. 45, ultimo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Dal 29-05-2011 al 30-05-2011
Giorni della votazione del turno di ballottaggio
È vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di duecento metri dall’ingresso delle sezioni elettorali.
[Art. 9, secondo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].

Continuano ad essere vietati:
- i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- la nuova affissione di stampati, di giornali murali od altri e di manifesti di propaganda elettorale;
- la diffusione di trasmissioni radiotelevisive di propaganda elettorale.
[Art. 9, primo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni].
[Art. 9-bis del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, nella legge 4 febbraio 1985, n. 10].

Ore 7 - II presidente constata l’integrità dei mezzi precauzionali apposti la sera precedente agli accessi della sala nonché quella dei sigilli delle urne e dei plichi.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].

Dalle ore 8 alle 22 di domenica 27 aprile 2008, operazioni di votazione del turno di ballottaggio per l’elezione diretta del presidente della provincia o del sindaco.
[Art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni]
[Art. 48, primo comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 11 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e successive modificazioni].

La votazione deve proseguire fino alle ore 22.
A tale ora il presidente, ammette a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali del seggio.

Effettuate le operazioni di cui all’articolo 53 del TU 570/1960 (accertamento del numero dei votanti, conteggio del numero delle schede rimaste nella cassetta o scatola, per accertare la loro corrispondenza con il numero degli elettori della sezione che non hanno votato), dà inizio alle operazioni di scrutinio.
[Art. 1, lettera o) D.L. 3/2009].
Le operazioni di scrutinio devono essere ultimate entro 12 ore dal loro inizio, se ha avuto luogo una sola elezione, ed entro 24 ore, se hanno avuto luogo due consultazioni.
[Art. 13, comma 2, del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].

Dopo le operazioni di scrutinio

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il presidente dell’Ufficio centrale riunisce l’Ufficio medesimo che riassume i risultati delle varie sezioni e proclama gli eletti.
[Art. 72 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni].
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 72 ed art. 73 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

Per le elezioni comunali nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, il presidente dell’unica sezione del Comune, ovvero il presidente della prima sezione quando il Comune abbia più di una sezione, riunisce i presidenti delle altre sezioni, o chi ne faccia le veci, e insieme ad essi riassume i risultati degli scrutini delle sezioni, pronunzia sopra qualunque incidente e proclama gli eletti.
[Art. 67 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni]
[Art. 8 del D.P.R. 28 aprile 1993, n. 132].
[Art. 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267].

15-09-2011
Quattro mesi dalla data delle consultazioni
Scade il termine perentorio per la consegna da parte dei Comuni agli Uffici Territoriali di Governo, dei rendiconti per i rimborsi elettorali.
[Art. 1, comma 2 D.L. 3/2009].
Fonte: ancitel.it

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